
Ecco come siamo conciati per le feste: stop tra Regioni dal 21 al 6. Natale e Capodanno anche tra comuni
Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto ‘Natale’ contenente le misure che andranno a disciplinare i giorni delle festività e che conferma la stretta agli spostamenti già annunciata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto ieri in Parlamento.
Il provvedimento vieta gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e anche tra Comuni diversi da quello di residenza nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Inoltre è prevista la possibilità di ulteriori misure di contenimento in prossimità del Natale, indipendentemente dai livelli di rischio (rosso, arancione, giallo) e le relative norme a cui sono sottoposte le Regioni. Si attendono novità relativamente all’orario di apertura dei negozi che potrebbe essere estesa alle 21 e dei ristoranti nei giorni di festa.
Il decreto sarà discusso oggi con le Regioni ed entrerà in vigore da domani, venerdì 4 dicembre. Le Regioni potranno adottare norme più restrittive.
IL TESTO DEL DECRETO
- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
- Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.